(massima n. 1)
Non č contraria all'ordine pubblico italiano la condanna personale del socio o amministratore di societā per azioni, per fatti ascrivibili a quest'ultima. Nel nostro ordinamento il socio o l'amministratore di societā di capitali, in certe circostanze (artt. 2362, 2947, comma secondo, e 2449, primo comma, c.c.), risponde personalmente dei debiti di questa, onde si palesa l'impossibilitā di elevare al rango di principio fondamentale quello della responsabilitā limitata del socio di societā di capitali, che, se pure espressamente affermato in via generale dagli artt. 2325, primo comma e 2472, primo comma c.c., trova tuttavia deroga in casi particolari.