(massima n. 1)
L'art. 2362 c.c. prevede, in caso di insolvenza della societą, la responsabilitą dell'unico azionista, il quale risponde in via sussidiaria senza subentrare nei rapporti e nei diritti della societą, la cui personalitą resta distinta ed autonoma. (Nella specie, convenuta in giudizio i sensi dell'art. 2362 c.c. una persona giuridica, divenuta unica azionista di una societą di capitali, per il pagamento del compenso di un'attivitą di consulenza svoltasi in pił annate sociali in forza di un accordo con la societą medesima, il giudice di merito aveva respinto la domanda ritenendo che dall'esistenza di tale patto non si potesse dedurre l'esistenza del patto con un diverso soggetto qual era l'azionista unico; in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio).