(massima n. 1)
Il creditore pignoratizio delle azioni ancorché, ai sensi dell'art. 2352 c. c., a lui competa, in luogo del socio suo debitore, il diritto di voto (anche) nelle deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della societā o il trasferimento della sede sociale all'estero non č legittimato ad esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2437 c. c., configurandosi questo come un atto di disposizione in ordine alla partecipazione societaria, di esclusiva spettanza del socio, ed essendo d'altra parte la tutela del creditore pignoratizio affidata, in presenza di una diminuzione del valore delle azioni conseguente a quei deliberati mutamenti societari, all'istituto della vendita anticipata ex art. 2795 c.c..