(massima n. 1)
Nella societą in accomandita semplice, la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell'unico socio accomandatario determina esclusivamente una modifica dell'atto costitutivo ma non la trasformazione della societą in un soggetto giuridico diverso, cosģ come accade in caso di mutamento della sede sociale rimanendo immutato il modello sociale e il regime della responsabilitą patrimoniale dei soci e della societą. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che erroneamente la corte di merito avesse dichiarato inammissibile l'appello in quanto proposto da una societą in accomandita semplice recante, rispetto al primo grado, diversa sede sociale e differente nome dell'unico socio accomandatario).