(massima n. 1)
La partecipazione di una societą di capitali, in qualitą di accomandante, ad una societą in accomandita semplice, comportando la violazione di norme inderogabili (concernenti l'amministrazione ed i bilanci della societą di capitali) č nulla per violazione di norme imperative, restando peraltro tale nullitą limitata, ai sensi dell'art. 1420 c.c., alla partecipazione della societą di capitali come accomandante, ove la stessa partecipazione non debba considerarsi essenziale; mentre la configurabilitą, in virtł della conversione, ai sensi dell'art. 1424 c.c., del contratto sociale nullo di un rapporto di lavoro subordinato fra societą di capitali accomandante e persona fisica accomandataria č esclusa ove tale rapporto di lavoro risulti non solo non considerato ma addirittura escluso dalla comune volontą delle parti, con l'ulteriore conseguenza che alle prestazioni dell'accomandatario, costituenti oggetto dell'obbligo di conferimento, non č applicabile l'art. 2126 c.c. (relativo alla improduttivitą di effetti della nullitą o dell'annullamento del contratto di lavoro per il periodo in cui questo ha avuto esecuzione).