(massima n. 1)
L'atto formale di cancellazione di una societą dal registro delle imprese ha funzione di pubblicitą, e non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla societą stessa. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla societą e deve escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo gią iniziato, debba proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci. (Fattispecie relativa a societą in nome collettivo e a ritenuta inefficacia della notificazione della sentenza ai soci ai fini della decorrenza del termine di impugnazione).