(massima n. 1)
In caso di cancellazione di una societą di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolaritą sarebbe spettata alla societą prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la societą ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo cosģ venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci.