(massima n. 2)
L'intervento in appello č ammissibile soltanto quando l'interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolaritą di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchč volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a quello di una delle parti. (Nella specie, instaurata la causa, in tema di inadempimento contrattuale, da societą in nome collettivo, avverso la sentenza di rigetto della domanda attrice era stato proposto appello, anche dall'unico socio residuo, in proprio, dopo l'avvenuto scioglimento della societą; ha ritenuto la S.C. che tale appello fosse inammissibile e che, non avendo egli partecipato, in proprio, al giudizio di primo grado, la sua partecipazione nel giudizio di appello dovesse qualificarsi come intervento adesivo dipendente; sulla base del citato principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilitą dell'intervento e la inammissibilitą del ricorso per cassazione, da lui proposto in proprio alla sentenza di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado).