(massima n. 1)
Il creditore di una società di persone può agire in sede di cognizione direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, senza la necessità di chiamare in giudizio anche la società, non rilevando che l'art. 2304 c.c. preveda il beneficium excussionis, che opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società.