(massima n. 1)
La previsione dell'art. 2304 c.c. secondo cui i creditori di una società in nome collettivo non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio, se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società; ciò tuttavia non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del socio, titolo da azionare in caso di infruttuosità dell'azione di recupero esecutivo in danno della società.