(massima n. 2)
In tema di poteri di rappresentanza dell'amministratore della società in nome collettivo, se può astrattamente ritenersi che costituisca atto di ordinaria amministrazione e, comunque, atto coerente con l'oggetto societario il mancato esercizio, in sè considerato, della cosiddetta facoltà di compera del bene oggetto del contratto di leasing, trattandosi di scelta negoziale già presente nell'originario schema contrattuale e, comunque, afferente a beni strumentali all'esercizio dell'impresa, altrettanto non può dirsi della cessione del diritto di riscatto del bene e della rinunzia implicita alla restituzione della cauzione previsti nel contratto di leasing.