(massima n. 1)
Il soggetto entrato a far parte di una societą in nome collettivo gią costituita (sia essa registrata o no) risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualitą di socio, secondo quanto previsto dall'art. 2269 c.c. in tema di societą semplice, essendo tale norma compresa fra quelle richiamate (per la societą in nome collettivo) dall'art. 2293 dello stesso codice.