(massima n. 1)
Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli artt. 2293, 2266, 2257 c.c., la rappresentanza, sostanziale e processuale, dell'ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio, ed è, pertanto, irrilevante che, in un primo giudizio innanzi ad un giudice straniero, abbia agito uno di essi, mentre, in altro giudizio innanzi al giudice nazionale, si sia costituito un socio diverso. Ne consegue che ciascuno dei predetti soci potrà, del tutto legittimamente, far valere (nei limiti in cui ciò sia consentito) gli effetti nascenti dall'uno o dall'altro giudizio e, in particolare, l'effetto interruttivo del termine di prescrizione relativo al rapporto sostanziale, nascente dalla proposizione della domanda giudiziale.