(massima n. 1)
In caso di infortunio sul lavoro subito da dipendente di una societā in nome collettivo, in conseguenza dell'accertamento della responsabilitā penale del socio amministratore l'azione di regresso dell'INAIL ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 č esperibile non solo nei con-fronti di tale socio, ma anche nei confronti della societā in quanto, in relazione alla responsabilitā civile cui fanno riferimento gli artt. 10 e 11, assume rilievo il fatto che, in base alle norme sulla responsabilitā per le obbligazioni sociali nelle societā personali (artt. 2267 e 2293 c.c.), il debito risarcitorio verso il lavoratore infortunato nasca dal fatto illecito tanto a carico dell'amministratore personalmente, quanto della societā, e che, sul piano sistematico, la norma dell'art. 10, terzo comma, sulla influenza della responsabilitā da reato del dipendente, confermi l'esposizione all'azione di regresso dei soggetti civilmente responsabili.