(massima n. 1)
La cessione della quota di società di persone, pur non comportando necessariamente l'intento di provocare lo scioglimento della società medesima, contiene in sé la volontà di dismettere la partecipazione ceduta, con il complesso delle posizioni connesse e, dunque, di uscire dal novero dei soci. Sicché, la cessione della quota, ove non rimanga nel limitato ambito del rapporto inter partes, ma trovi il consenso unanime occorrente per la variazione della compagine sociale con il subingresso del cessionario al cedente, segna il perfezionarsi del recesso di quest'ultimo (per effetto del concorrere di detta volontà di uscire dall'ente societario e della sua comunicazione agli altri soci) e la sua soggezione alla responsabilità delineata dall'art. 2290 c.c. per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.