(massima n. 1)
In base al disposto dell'art. 2290 c.c., il socio receduto, ancorché per la sua posizione sia illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, non risponde delle obbligazioni assunte successivamente al suo recesso, a condizione che il recesso medesimo sia stato oggetto di idonea pubblicità o sia comunque opponibile ai creditori sociali che del recesso fossero informati (o non lo fossero per loro colpa); pertanto, con riferimento all'obbligo di versamento di contributi agli enti previdenziali, la responsabilità illimitata del socio receduto non viene meno ove il recesso non risulti da pubblicità adeguata, quale l'iscrizione nel registro delle imprese, non essendo sufficienti, ai fini della tutela dell'affidamento degli enti creditori, la cancellazione del socio dagli elenchi della Camera di commercio e l'avvenuta registrazione della scrittura privata di recesso dalla società (principio enunciato in fattispecie cui non era applicabile ratione temporis l'art. 2 legge 4 agosto 1978, n. 467, che ha previsto l'obbligo di comunicazione agli enti previdenziali delle variazioni relative all'attività dell'impresa).