(massima n. 1)
Il recesso del socio di societā di persone, cui non sia stata data pubblicitā, ai sensi dell'art. 2290, secondo comma, c.c., č inopponibile ai terzi, con ciō dovendosi intendere che non produce i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario; conseguentemente, il recesso non pubblicizzato non č idoneo ad escludere l'estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell'art. 147 legge fall., nč assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto riguarda i terzi, a quel momento č ancora in atto; l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa la idoneitā del mezzo usato per portare a conoscenza dei terzi il recesso di un socio dalla societā di persone č incensurabile in sede di legittimitā se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici.