(massima n. 1)
La cessazione per qualsiasi causa dell'appartenenza alla compagine sociale del socio di società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 2290 c.c., non è opponibile ai terzi, poiché essa non produce i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario; conseguentemente, la cessazione non pubblicizzata non è idonea ad escludere l'estensione del fallimento del socio pronunciata ai sensi dell'art. 147 legge fall., né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento è ancora in atto.