(massima n. 1)
Al fine di stabilire se i versamenti di somme di danaro eseguiti dal socio alla societā (nella specie, societā in nome collettivo) possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori della ipotesi di liquidazione, occorre accertare, secondo le regole interpretative della volontā negoziale dettate dalla legge, quale sia stata la reale intenzione delle parti tra le quali il rapporto si č instaurato, verificando se tra di esse sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della societā o al successivo aumento del capitale sociale, traducendosi quindi in incrementi del patrimonio netto della societā, come tali non costituenti oggetto di un diritto alla restituzione. Nell'esercizio di tale attivitā ermeneutica, il giudice di merito deve tener conto del modo in cui concretamente č stato attuato il rapporto, delle finalitā pratiche perseguite, degli interessi implicati.