(massima n. 1)
Nelle societā di persone (nella specie, societā di fatto), il procedimento formale di liquidazione non č imposto dalla legge in modo assoluto, in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire alla estinzione dell'ente sociale con altre modalitā, ed, eventualmente, con l'intervento di un giudice. L'esistenza di un tale accordo non č esclusa da semplici divergenze nella determinazione dell'entitā delle quote, ma solo dal rifiuto anche implicitamente manifestato di addivenire alla definizione dei rapporti sociali secondo modalitā diverse da quelle proprie del procedimento legale di liquidazione.