(massima n. 1)
La nomina del liquidatore di una societā di persone (nella specie, societā in accomandita semplice) da parte del Presidente del Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, ex art. 2275, c.c., č possibile, allo scopo di supplire all'inattivitā dell'assemblea, esclusivamente quando tra i soci non sia in contestazione lo scioglimento della societā. Pertanto, nel caso in cui sia controverso tra i soci il verificarsi di una causa di scioglimento, la nomina del liquidatore spetta al giudice adito in sede contenziosa, anche se il relativo giudizio sia definito con una pronunzia che dichiari cessata la materia del contendere, a seguito del sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza che, in un separato giudizio, ha dichiarato sciolta la societā per insanabile contrasto tra i soci e per l'impossibilitā di conseguire l'oggetto sociale.