(massima n. 1)
Lo scioglimento non comporta anche l'estinzione della societą, che č determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla societą facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare e avere; ne consegue che, verificatosi lo scioglimento di una societą di fatto per il venir meno, a causa della morte di uno dei due soci, della pluralitą (non ricostituita) degli stessi, il socio superstite conserva tale qualitą (senza che rilevi in contrario la circostanza che gli sia inibito il recesso) ed č, pertanto, assoggettabile a fallimento unitamente alla societą,