(massima n. 1)
Il verificarsi di una causa di scioglimento della societā - non comportando l'estinzione dell'ente, ma unicamente l'instaurazione del procedimento di liquidazione, al cui esito potrā seguire l'estinzione - non produce l'automatico trasferimento dei beni sociali in capo ai soci, i quali non ne divengono comproprietari: pertanto, l'alienazione dei beni mobili ed immobili, compresi nel patrimonio della disciolta societā, deve essere eseguita a cura dei liquidatori, nei compiti dei quali č incluso tipicamente tale incombente, senza necessitā di alcuna autorizzazione assembleare (che, ove espressa, resta ininfluente al riguardo), al fine sia di soddisfare le ragioni di eventuali creditori sociali, sia di provvedere all'eventuale distribuzione tra i soci o alla devoluzione dell'attivo residuo, secondo le norme di legge o di statuto. (Fattispecie anteriore al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, in tema di impugnazione, da parte di alcuni soci, della deliberazione di una societā cooperativa edilizia in liquidazione, avente ad oggetto l'autorizzazione al liquidatore ad alienare un immobile di proprietā della cooperativa).