(massima n. 1)
In tema di societą di persone, il soggetto che entri a far parte di una societą in nome collettivo gią costituita risponde con gli altri soci - in base a quanto disposto dall'art. 2269 c.c., dettato in materia di societą semplice, ma applicabile anche alla societą in nome collettivo in forza del richiamo operato dall'art. 2293 c.c. - per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualitą di socio, non essendo una tale responsabilitą condizionata dal fatto che dette obbligazioni risultino dalle scritture contabili della societą.