(massima n. 1)
L'illecito colposo di uno dei due soci di una societą di fatto commesso nell'ambito dell'attivitą stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi costituisce illecito della societą ed impegna solidalmente e illimitatamente i suoi soci, con conseguente diritto di regresso del socio che abbia risarcito interamente il danno, nei confronti dell'altro socio nella misura di metą, in funzione della partecipazione paritaria sociale presunta di cui all'art. 2263 c.c.