(massima n. 1)
Il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite, stabilito dal secondo comma dell'art. 2263 c.c. per il socio che ha conferito la propria opera, vale anche all'atto dello scioglimento della societą limitatamente al socio predetto per la determinazione della quota da liquidare a questo o ai suoi eredi. Pertanto, se nel contratto sociale sia riconosciuta, ai soci che conferiscono soltanto il loro lavoro, paritą di diritti nella ripartizione dei guadagni e delle perdite, siffatto criterio deve seguirsi anche all'atto dello scioglimento del rapporto sociale nella liquidazione della quota al socio uscente. Se, viceversa, manchi una tale determinazione convenzionale, il valore della quota gią spettante al socio conferente la propria opera, č, ai fini della sua liquidazione, fissato dal giudice secondo equitą, assumendo a base la situazione patrimoniale della societą nel giorno in cui si č verificato lo scioglimento.