(massima n. 1)
Il combinato disposto degli artt. 2252 e 2275 c.c., autorizza, in conformitą con i principi generali in materia di societą di persone, i soci di tali enti a determinare liberamente le modalitą di liquidazione delle societą, sia in via preventiva (nell'ambito delle pattuizioni costituenti l'oggetto del contratto sociale), sia in via successiva (mediante accordo tra i soci), atteso che le valutazioni in merito alle procedure di estinzione dei rapporti societari pendenti competono, innanzitutto, a coloro che si rendano interpreti degli interessi dell'ente, evitando, se del caso (ed ove possibile), di imporre l'osservanza di un procedimento formalizzato, eventualmente incongruo rispetto alle esigenze ed alle dimensioni della societą a base personale (nelle quali le ragioni dei creditori sono gią garantite dal regime di responsabilitą illimitata dei soci).