(massima n. 1)
La concreta mancanza della prova scritta di un contratto societario relativo ad una societā di fatto o irregolare (non richiesta, peraltro, dalla legge ai fini della sua validitā), non impedisce, al giudice del merito, l'accertamento, aliunde, della esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attivitā imprenditoriale nonché l'esistenza di una affectio societatis (id est l'intenzione pattizia dei contraenti di vincolarsi e collaborare per tale esercizio), potendo legittimamente desumersi tale rapporto sociale dai comportamenti tenuti, anche nei confronti dei terzi, da ciascuno dei soci nell'esercizio collettivo dell'impresa. Tale indagine, risolvendosi nell'apprezzamento di elementi di fatto, non č censurabile in sede di legittimitā, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici.