(massima n. 1)
La nozione di società di fatto non è sinonimo di società irregolare (che presuppone l'estrinsecazione dell'accordo sociale restando inosservato l'onere formale dell'iscrizione), in quanto la prima esprime un modo di manifestarsi della volontà sociale, in assenza della esplicitazione di espresso accordo, che deve risultare dallo stesso esercizio di fatto in comune dell'attività economica. L'esistenza del vincolo sociale può desumersi per effetto della mera esteriorizzazione nei rapporti esterni, mentre nei rapporti interni la società di fatto dev'essere provata (anche con prove orali e presunzioni) mediante gli elementi necessari per l'esistenza della società e, cioè, il fondo comune, l'attività comune, la ripartizione degli utili e delle perdite, il vincolo di collaborazione tra i soci. L'indagine, risolvendosi nell'apprezzamento di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legittimità.