(massima n. 1)
La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, la esistenza di una societą occulta, ma ciņ non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio della attivitą societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio «comune», sottratto alla libera disponibilitą dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (artt. 2270 e 2305 stesso codice), l'unica particolaritą della peculiare struttura collettiva de qua consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non gią in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci), ma in nome proprio.