(massima n. 1)
La societą di fatto prescinde dalle qualitą o capacitą personali dei contraenti e si fonda sul concorso di un elemento oggettivo (conferimento di beni o servizi in un fondo comune) ed uno soggettivo (comune intenzione dei contraenti di collaborare per conseguire risultati comuni nell'esercizio collettivo di una attivitą imprenditoriale), ricorrendo i quali la stessa non č esclusa dal fatto che il fine degli associati consista nel compimento di una opera unica, purché di obiettiva complessitą (cosiddette societą occasionali), ovvero dalla mancanza di un atto scritto, potendo la sua costituzione risultare da manifestazioni esteriori della attivitą di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticitą e concludenza, evidenzino la esistenza della societą.