(massima n. 1)
Nella societą per azioni, la verifica della sussistenza dello scopo di lucro - il quale consiste non solo nel perseguimento di un utile (cosiddetto lucro oggettivo), ma anche nella volontą di ripartirlo tra i soci (cosiddetto lucro soggettivo) - deve avvenire con esclusivo riferimento al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto iscritti nel registro delle imprese, mentre resta irrilevante l'eventuale sussistenza di elementi di fatto esterni, antecedenti o successivi alla stipula dell'atto, integranti indici di una volontą dei soci difforme da quella manifestata negli atti pubblicati, ed inammissibile, una volta avvenuta l'iscrizione, l'interpretazione dell'atto costitutivo condotta secondo il criterio della comune intenzione dei contraenti, dovendo al contrario essa basarsi su criteri obiettivi. (Nella specie, la C.S. ha ritenuto indici idonei ad escludere lo scopo di lucro le clausole statutarie di un istituto autonomo per l'edilizia popolare, costituito in forma di societą per azioni e partecipato da un Comune, le quali stabilivano la non prevedibilitą degli utili di bilancio e la devoluzione del patrimonio per il caso di scioglimento della societą).