(massima n. 1)
Il rapporto di lavoro domestico può proseguire, dopo la morte del datore di lavoro, con i componenti della famiglia eredi o meno, che manifestino, anche attraverso comportamenti concludenti, la volontà di far proseguire lo stesso rapporto, ancorché con ridotte prestazioni, con l'adesione del lavoratore, salvo che, in dipendenza delle prestazioni da questi svolte nell'interesse dei predetti soggetti e del consenso di costoro, sia configurabile, alternativamente, l'instaurazione di un nuovo ed autonomo rapporto di lavoro.