(massima n. 1)
La semplice apposizione di un termine finale al contratto di prestazione d'opera professionale non implica rinuncia alla facoltà di recesso a norma dell'art. 2237 c.c. — applicabile anche all'attività degli spedizionieri doganali — a meno che la rinuncia stessa non sia stata univocamente espressa dalle parti.