(massima n. 1)
In materia di prestazioni professionali, il recesso operato ai sensi dell'art. 2237 c.c. non fa perdere al prestatore d'opera recedente il diritto al compenso per le prestazioni eseguite, tale compenso non può che essere determinato alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2225 c.c., che pone in primo piano la determinazione negoziale. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso.