(massima n. 3)
La specificità dei motivi di impugnazione, prevista dall'articolo 342 del c.p.c., implica la necessità che la manifestazione volitiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene. Ne segue, pertanto, che qualora il giudice di primo grado abbia ritenuto di poter decidere la causa sulla base della decisione di una questione preliminare o pregiudiziale, la parte soccombente, che intenda proporre impugnazione, deve specificare i suoi motivi di impugnazione in relazione a questa sola ratio decidendi. (Nella specie, la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda attrice, ritenendo prescritto il diritto azionato e la Suprema Corte, in applicazione del principio riferito sopra, ha ritenuto che correttamente l'attore appellante avesse investito, con i motivi d'appello, esclusivamente tale ratio decidendi, unica posta a fondamento del rigetto della domanda).