(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 2231 c.c. l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dą luogo a nullitą assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d'ufficio e privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista azione per il pagamento della retribuzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che l'attivitą consistita nell'approntare la documentazione necessaria per un affidamento bancario, redigendo una relazione sulla gestione di un'azienda ed un'analisi della situazione patrimoniale, con studio e presentazione del bilancio, rientrasse tra le attivitą professionali esclusivamente riservate agli iscritti nell'albo dei ragionieri ai sensi dell'art. 1 lett. b) e c) del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068).