(massima n. 1)
Nel caso di prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, il fatto che l'attività svolta non integri eventualmente una fattispecie di rilevanza penale — come, nella specie, la gestione contabile e fiscale di un'azienda commerciale da parte di un consulente del lavoro —, tuttavia non può comportare la validità del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale, con conseguente diritto al compenso, stante l'evidente violazione di norme imperative, attinenti all'ordine pubblico, quali appunto sono quelle concernenti le materie che le singole figure professionali possono trattare.