Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 2912del 28 luglio 1975
(1 massima)
(massima n. 1)
In caso di recesso del committente dal contratto d'opera, il prestatore d'opera ha diritto al compenso per «mancato guadagno», rappresentato dall'utile netto che egli avrebbe tratto dai lavori previsti e non eseguiti.