(massima n. 1)
Il committente di una prestazione di opera intellettuale (nella specie, progettazione di edificio da destinare ad attività alberghiera) rivelatasi inadeguata, non ha il diritto di pretendere l'eliminazione delle difformità e dei vizi, ma, neppure, è tenuto ad accettarla, ove l'altra parte si offra di modificarla o vi dia corso di sua iniziativa, sicché legittimamente il committente può avvalersi dell'eccezione inadimplementi non est adimplendum e, pertanto, rifiutarsi di versare il corrispettivo pattuito.