(massima n. 1)
In tema di tariffe per i lavori di facchinaggio stabilite dalla Commissione provinciale prevista dalla legge n. 407 del 1955 l'inderogabilitā delle stesse non č sancita espressamente dalla legge nč č desumibile dalla mera natura pubblica di tale Commissione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2225 c.c., la pattuizione di un compenso inferiore alle tariffe, essendo pienamente valida, prevale su queste ultime.