(massima n. 1)
In tema di contratto d'opera, la norma di cui all'art. 2224 c.c. costituisce applicazione specifica dell'obbligo di diligenza previsto in via generale dall'art. 1176 c.c. che, facendo riferimento alla figura media del buon padre di famiglia, detta un criterio di carattere generale che sta ad indicare la misura in astratto dell'attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare esattamente la prestazione pattuita. Pertanto, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che applichi d'ufficio il canone di cui all'art. 1176 c.c., atteso che in tal caso la decisione non si fonda su un titolo di responsabilitą diverso da quello richiesto, né risultano mutati il petitum o la causa petendi, non essendo introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (Nella specie, il committente aveva agito ai sensi dell'art. 2224 c.c. nei confronti dell'esecutore dei lavori di restaurazione di una imbarcazione, affondata a causa di infiltrazioni d'acqua verificatesi durante la navigazione; la sentenza impugnata, nell'affermare la responsabilitą del prestatore d'opera, ha ritenuto la violazione dell'obbligo della diligenza media, applicando d'ufficio la norma di cui all'art. 1176 c.c.).