(massima n. 1)
I commessi (riguardo ai quali la principale distinzione si configura tra commessi viaggiatori e commessi di negozio) cui allude l'art. 2210 c.c. sono ausiliari dell'imprenditore commerciale con mansioni pił modeste (di tipo essenzialmente materiale e finalizzate tutte a concludere contratti per il principale) e con poteri di rappresentanza pił limitati rispetto all'institore e al procuratore, riguardando essa gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui essi sono incaricati. Non č tuttavia sufficiente, in proposito, che taluno sia «collaboratore» di una certa organizzazione imprenditoriale e «responsabile dell'ufficio manutenzioni» per ritenere che lo stesso sia anche munito del potere di rappresentanza dell'imprenditore o possa qualificarsi »commesso» ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2210 c.c.