(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il decreto emesso - in sede di reclamo - dal tribunale, nel corso del procedimento di cui all'art. 2191 c.c., avente ad oggetto la cancellazione d'ufficio di una società dal registro delle imprese; si tratta, infatti, di provvedimento di volontaria giurisdizione, privo del carattere di definitività, in quanto relativo a materia che potrebbe liberamente formare oggetto di ordinario giudizio di cognizione, nonchè privo del carattere di decisorietà, in quanto, non incidendo su posizioni di diritto soggettivo, si risolve in un mero atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali.