(massima n. 1)
Ove il partecipante ad una comunione tacita familiare, di cui all'abrogato art. 2140 c.c., acquisti in nome proprio un immobile, non č consentito presumere che il denaro utilizzato per l'acquisto provenga dagli utili dell'attivitā economica comune, attesa la compatibilitā del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti; ne consegue che colui il quale alleghi che l'acquisto č stato compiuto con denaro proveniente dal fondo comune ha l'onere di darne la prova.