(massima n. 1)
Il lavoratore che sia decaduto dal beneficio dell'integrazione salariale non può invocare l'art. 2126 c.c. per trattenere l'indennità di cassa integrazione indebitamente erogata in relazione alla propria partecipazione ai previsti corsi di formazione, non essendo la partecipazione ai predetti corsi parificabile alla prestazione di attività lavorativa ed essendo l'art. 2126 c.c. applicabile solo nell'ipotesi di prestazione di fatto di attività lavorativa.