(massima n. 1)
L'equiparazione del contratto di lavoro invalido a quello valido, disposta dall'art. 2126 c.c., č limitata agli effetti retributivi del lavoro giā prestato e non č idonea a fondare pretese conservative del lavoratore, onde, finita l'esecuzione delle prestazioni lavorative, non trova applicazione la tutela contro i licenziamenti illegittimi (principio affermato in controversia in cui la corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, aveva affermato la nullitā del contratto di lavoro per violazione dell'art. 9 D.L.vo n. 541 del 1992, che richiedeva il diploma di laurea per l'attivitā di informatore scientifico, con sopravvivenza degli effetti di cui all'art. 2126 c.c.).