(massima n. 1)
L'immediatezza e la tempestività che condizionano la validità del licenziamento per giusta causa vanno intese in senso relativo e possono nei casi concreti essere compatibili con un intervallo temporale reso necessario dall'accertamento dei fatti da contestare e dalla valutazione degli stessi, e ciò segnatamente quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione globale ed unitaria del datore di lavoro; in questa ipotesi, l'intimazione del licenziamento può seguire l'ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza dai fatti precedenti.