(massima n. 1)
In tema di licenziamento per giusta causa, la non immediatezza della contestazione induce a ritenere che il datore di lavoro abbia a suo tempo soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o, comunque, non meritevole della sanzione espulsiva la colpa del lavoratore; pertanto, quanto maggiore č il tempo intercorrente tra il fatto e l'addebito (nella specie oltre tre anni), tanto pił rigorosa deve essere la prova, incombente sul datore di lavoro, diretta a vincere la presunzione dell'illiceitą della contestazione non tempestiva. (Nella specie tra il fatto e l'intimazione del licenziamento erano trascorsi oltre tre anni e la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, con una illegittima inversione dell'onere della prova, aveva ritenuto presuntivamente legittima la non immediatezza della contestazione).