(massima n. 1)
Per il licenziamento dovuto a giusta causa riconducibile ad illeciti disciplinari del lavoratore č necessario che il datore di lavoro assolva all'obbligo della preventiva contestazione tempestiva degli addebiti (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970), il cui mancato rispetto determina l'illegittimitā del provvedimento espulsivo impugnato in sede giudiziale (anche quando, come nella specie, sia prevista convenzionalmente la facoltā concorrente di devolvere la domanda del lavoratore ad un collegio arbitrale) e comporta, con riguardo a lavoratore tutelato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (come sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990), la medesima conseguenza sanzionatoria costituita dalla condanna del datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore o al risarcimento, in favore di quest'ultimo, da computarsi mediante l'erogazione di un'indennitā rapportata alla misura indicata dalla stessa norma.